Ai sensi del “Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale” in particolare all’Articolo 3 (Soggetto passivo), chi pernotta nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all’Articolo 2 (Presupposto del contributo) e non risulta residente nel territorio di Roma Capitale ha l’obbligo di versare l’importo dovuto a titolo di Contributo di Soggiorno ai Responsabili del contributo di cui all’art. 4, comma 1 (Responsabili del pagamento del contributo) salvo espressi e documentati casi di Esenzione rientranti nelle fattispecie elencate all’Articolo 5 (Esenzioni).
Allegato 1 - Verbale Deliberazioni della Giunta Capitolina
Allegato 2 - Verbale Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina
IN ESTRATTO
Articolo 3
Soggetto passivo
1.Soggetto passivo del Contributo di Soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive,negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all’articolo 2 e non risulta residentenel territorio di Roma Capitale.
2.Il soggetto passivo ha l’obbligo di versare l’importo dovuto a titolo di Contributo diSoggiorno ai Responsabili del contributo di cui all’art. 4, comma 1.
Articolo 5
Esenzioni
1.Sono esenti dal pagamento del Contributo di Soggiorno:
a)coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
b)coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negliimmobili di cui all’art. 2 del presente Regolamento che insistono nell’enclaveextraurbano di Roma Capitale denominato “frazione territoriale di Polline eMartignano”;
2.Sono, altresì, esenti dal pagamento del Contributo di Soggiorno:
a)i minori fino al compimento del decimo anno di età;
b)i soggetti che necessitano di cure e coloro che assistono degenti ricoverati pressostrutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, nonché i genitoriaccompagnatori di minori di diciotto anni che necessitano di cure. Il paziente ol’accompagnatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione, resa al Responsabile delcontributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, e ss.mm.ii., attestante legeneralità del paziente e dell’accompagnatore o dei genitori, il luogo di prestazione odi cura e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero;
c)gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività diassistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applicaper ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti,previa dichiarazione resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28dicembre 2000, n 445, e ss.mm.ii., attestante le generalità del soggetto esente, ilperiodo di soggiorno e il numero dei componenti del gruppo;
d)il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che pernottaper lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel TestoUnico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e nel Regolamento diesecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L’esenzione è subordinata allapresentazione al Responsabile del contributo di idonea documentazione, rilasciatadall’organismo di appartenenza, attestante le condizioni prescritte, ovvero che ilpernottamento è determinato dallo svolgimento di attività di ordine e sicurezzapubblica, con indicazione del numero degli operatori e del periodo di soggiorno;
e)il personale delle strutture ricettive di cui all’art. 2, che ivi presta l’attivitàlavorativa;
f)coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano lecondizioni per l’assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso,attivata dalla Protezione Civile nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso dieventi straordinari e imprevedibili;